Luca Marotta
Il Regolamento del Fair Play Finanziario - Edizione 2015 ha introdotto
l’istituto del “Voluntary Agreement”, che è diverso dal “Settlement Agreement”,
già previsto nel dispositivo normativo: “Procedural rules governing the UEFA
Club Financial Control Body”. Tale ultima fattispecie ha già dato alla luce gli
accordi transattivi siglati col Manchester City, il PSG, il Galatasaray e da
ultimo anche quelli con Inter e Roma.
La differenza principale, tra le due fattispecie di accordo,
riguarda il soggetto proponente l’accordo stesso: per l’accordo “transattivo” è
l’Organismo UEFA; mentre, per l’accordo “volontario” è il club richiedente la
licenza.
L’Articolo 68 del Regolamento del Fair Play Finanziario, sia
nella formulazione dell’edizione 2012 che in quella dell’edizione del 2015, ha stabilito che, nel
caso in cui un club richiedente la licenza, non soddisfi i requisiti, nel
periodo di monitoraggio in esame, l’UEFA Club Financial Control Body può anche decidere
di concludere un accordo transattivo con il licenziatario, prendendo in
considerazione altri fattori definiti nell'allegato XI (“Other factors to be considered in
respect of the monitoring Requirements”) e adottando i provvedimenti
appropriati senza indugio secondo quanto stabilito dal “Procedural rules
governing the UEFA Club Financial Control Body”.
Gli
altri fattori da considerare dall’UEFA Club Financial Control Body, ai sensi
dell'articolo 68 e dell’Allegato XI, per adottare i relativi provvedimenti
previsti, sono i seguenti:
a) il
quantum e l'andamento del break-even result;
b) la
proiezione aggregata del break-even result;
c)
l’incidenza del cambio in euro;
d) la
situazione del debito;
e) le
cause di forza maggiore, come eventi straordinari;
f) i cambiamenti
imprevisti nel contesto economico generale in cui si opera (“extraordinary national economic
events”);
g) l’operare
in un mercato strutturalmente inefficiente;
h) la
limitazione numerica della Rosa.
All’articolo
57 riguardante lo scopo, l’applicazione e le esenzioni, nell’edizione del 2015,
è stato aggiunto il comma 5.
Il nuovo
comma 5 dell’articolo 57 stabilisce che in determinate circostanze, un
licenziatario può richiedere la stipula di un accordo “volontari”o con l’UEFA
Club Financial Control Body, per adempiere all'obbligo del pareggio, rinviando
il dettaglio normativo al nuovo Allegato XII.
L’allegato XII, riguardante gli accordi volontari per il
requisito del pareggio, specifica che un club può rivolgersi alla Camera Investigativa
dell’UEFA Club Financial Control Body per stipulare un accordo volontario con
l'obiettivo di rispettare il requisito di pareggio.
Tuttavia, tale
diritto è esercitabile a condizione che:
- al
club sia stata concessa una licenza valida per partecipare alle competizioni
UEFA per club dall’organo competente nazionale, ma lo stesso club non si sia qualificato per una competizione UEFA per
club nella stagione precedente
l'entrata in vigore dell'accordo volontario;
- il
club richiedente si sia qualificato per una competizione UEFA per club e abbia rispettato il requisito di pareggio nel
periodo di monitoraggio precedente l'entrata in vigore dell'accordo
volontario;
- il
club richiedente sia stato oggetto di un significativo cambiamento nella proprietà e/o partecipazioni di controllo nei 12
mesi precedenti la scadenza per le domande.
Per
fare la proposta, il club licenziatario, negli ultimi tre esercizi oggetto di
monitoraggio, non deve essere stato parte di un accordo volontario (come
definito dall’Allegato XII) o non deve aver subìto un provvedimento
disciplinare o non deve aver
stipulato un accordo transattivo (come previsto dalle Norme Procedurali
che disciplinano l’UEFA Club Financial Control Body).
L’accordo
volontario da proporre, può estendere la sua efficacia al massimo fino a
quattro esercizi.
Inoltre,
l’accordo volontario da proporre deve includere un insieme strutturato di
obblighi su misura per la situazione del club, gli obiettivi di pareggio del
bilancio, che devono essere ben definiti, sia annualmente che in forma aggregata
per ciascun periodo di riferimento coperto dall’accordo, e altri obblighi da
assumere, come concordato con l’Ufficio Investigativo dell’UEFA Club Financial
Control Body.
Le
istanze di “Voluntary Agreement”
devono essere presentate entro il 31
dicembre che precede la stagione in cui l'accordo volontario entrerà in vigore.
Per applicare
un accordo volontario il club deve:
-
presentare un piano aziendale a lungo termine, costituito da stato
patrimoniale, conto economico e
rendiconto finanziario. Tale Piano deve basarsi su ipotesi ragionevoli e
prudenti, e deve essere redatto nella forma comunicata dall'amministrazione
UEFA, e deve includere informazioni circa il pareggio di bilancio fino a
periodo di riferimento di oltre quattro anni;
-
dimostrare la sua capacità di continuare come impresa in attività almeno fino
al termine del periodo coperto dall'accordo volontario;
-
dimostrare la propria capacità di raggiungere gli obiettivi e gli obblighi
concordati con l’Ufficio Indagine dell’UEFA Club Financial Control Body;
-
presentare un impegno irrevocabile da parte di un azionista e/o socio e/o di una
parte correlata a sostenere finanziariamente il club per un importo almeno pari
al deficit previsto per tutti i periodi di riferimento oggetto dell’accordo
volontario. Questo impegno irrevocabile deve essere provato per mezzo di un
accordo giuridicamente vincolante tra il licenziatario e l’azionista o socio e/o
parte correlata e, se richiesto dall’Ufficio Investigativo dell’UEFA Club
Financial Control Body., esso deve essere garantito per mezzo di:
i)
versamenti su un conto vincolato, oppure
ii)
una garanzia da un'altra società nella struttura del gruppo legale al di fuori
del perimetro di rendicontazione; oppure
iii)
ogni altra forma di garanzia, che l’Ufficio Investigativo dell’UEFA Club
Financial Control Body considererà soddisfacente.
E’ una mera facoltà dell’Ufficio
Indagine dell’UEFA Club Financial Control Body, quella di stipulare il relativo
accordo volontario o meno.
L’Ufficio
Indagine dell’UEFA Club Financial Control Body controlla la corretta e
tempestiva attuazione degli accordi volontari.
Infine,
i club che stipulano un accordo volontario, si obbligano a:
a)
impegnarsi a fornire all'amministrazione UEFA con informazioni tempestivamente
attestano la loro conformità a tutti gli obblighi inclusi nell’accordo
volontario;
b)
può essere sottoposto a misure disciplinari da parte di indagine dell’UEFA Club
Financial Control Body o dalla Camera Arbitrale, come previsto dalle Norme di
Procedura che disciplinano l’UEFA Club Financial Control Body se non riescono a
rispettare i termini del loro accordo volontario.
Conclusioni.
Sembra
difficile che i club che abbiano cambiato proprietà da oltre 12 mesi e che abbiano già stipulato
un “Settlement Agreement”, possano stipulare un “Voluntary Agreement”, come nel
caso di Inter e Roma.
Nessun commento:
Posta un commento