Luca Marotta
Dal punto di vista contabile i costi sostenuti per la
promozione e l’organizzazione del settore giovanile, sono assimilabili ai costi
di ricerca e sviluppo, quando hanno natura pluriennale.
La capitalizzazione di tali costi avviene nella loro interezza;
non si fa l’imputazione su singoli calciatori.
In base alla raccomandazione contabile n. 2 della FIGC, si
possono capitalizzare:
- i premi di preparazione corrisposti, ai sensi dell’art.
96 delle N.O.I.F., per il tesseramento di giovani calciatori;
- i costi per vitto, alloggio e trasporto con riferimento
alle gare disputate dalle squadre giovanili;
- i rimborsi spese corrisposti ai calciatori del settore
giovanile;
- i compensi e i rimborsi spese corrisposti ad allenatori,
istruttori e tecnici del settore giovanile;
- i costi connessi alla stipulazione di assicurazioni
contro gli infortuni con riferimento all’attività dei calciatori del settore
giovanile;
- le spese sanitarie sostenute a favore dei calciatori del
settore giovanile.
Nel caso in cui si proceda alla capitalizzazione di tali costi, occorrerebbe il consenso
del Collegio Sindacale, ove esistente. Tali costi vengono iscritti nell’attivo
dello Stato Patrimoniale, precisamente nelle immobilizzazioni immateriali alla
voce: “B) I. 7) Capitalizzazione costi vivaio” e vengono ammortizzati in cinque
anni. In base alle prescrizioni dell’art. 2426, comma 1, numero 5), del
Codice Civile, fino a che l’ammortamento non sia completato, possono essere
distribuiti dividendi solo nel caso in cui residuino delle riserve disponibili
sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
La registrazione contabile della capitalizzazione dei costi
del vivaio si effettua nel seguente modo:
- nei Costi della produzione si iscrivono in vari sottoconti, appositamente denominati, i costi capitalizzabili relativi al vivaio;
- tali costi si stralciano (si rendono neutri) iscrivendoli tra i componenti positivi di reddito nel Valore della
produzione alla voce: “A) 4) b) Incrementi di immobilizzazioni per
capitalizzazione costi vivaio” e nella voce delle immobilizzazioni immateriali:
“B) I. 7) Capitalizzazione costi vivaio”. La previsione delle due voci
specifiche “Capitalizzazione costi vivaio” e “Incrementi di immobilizzazioni
per capitalizzazione costi vivaio” si rende necessaria ai sensi dell’art. 2423
ter, comma 3, del Codice Civile. Tale previsione normativa stabilisce che devono essere aggiunte altre voci qualora il loro
contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e
2425 del Codice Civile.
Alla chiusura dell’esercizio la società rileverà
l’ammortamento interessando la voce del conto economico: “Ammortamento capitalizzazione costi vivaio” e allocando il
relativo importo nel “Fondo ammortamento capitalizzazione costi vivaio”.
Nello Stato Patrimoniale è indicato l’ammontare della voce
“Capitalizzazione costi vivaio” al netto del relativo fondo ammortamento.
Le società che adottano i principi contabili internazionali IAS\IFRS
non capitalizzano i costi del vivaio e li spesano a conto economico.
In Inghilterra, Germania, Spagna e Francia, i costi del vivaio
vengono spesati nell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi sostenuti per lo sviluppo del settore giovanile, ai
fini del Financial Fair Play, non devono essere considerati nel calcolo del break-even
(vedasi Allegato X del Regolamento UEFA sul FFP). Come conseguenza importante dovremmo
evidenziare che dal valore della produzione di molti club italiani, dovrebbero
essere considerati “non rilevanti” anche gli storni di tali costi, che vengono evidenziati nel
valore della produzione come componenti positivi di reddito sotto la voce: “Incrementi di immobilizzazioni per
capitalizzazione costi vivaio”.
Pertanto il denominatore di alcuni quozienti del Financial
Fair Play, per alcuni club
italiani, non coinciderebbe col valore della produzione, ma risulterebbe inferiore, non comprendendo gli “Incrementi
di immobilizzazioni per capitalizzazione costi vivaio”.
Alcuni quozienti che saranno interessati alla problematica riguardano:
il rapporto tra indebitamento finanziario netto e ricavi e il rapporto tra
costo del personale e ricavi.
2 commenti:
Se la curatela fallimentare nel 2019 ( a fronte di un fallimento del febbraio 2018) imputa agli amministratori che si sono succeduti l'errata capitalizzazione di costi di vivaio sin dal primo bilancio 30/6/2011 ( l'ultimo 30/6/2017) che rilevanza può avere l'ammortamento quinquennale.? i spiego meglio: per un amministratore che ha approvato soltanto il primo bilancio 2011 ( ed è rimasto in carica 6 mesi) può rilavare il fatto che quel costo al 2017 ( ultimo bilancio ) fosse già ammortizzato?
Grazie
Paolo Stanghellini
Bisogna sempre tener presente che le immobilizzazioni immateriali dovevano essere iscritte nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale.
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