lunedì 19 novembre 2012

Fair Play Finanziario: quale bilancio considerare?


Luca Marotta
I grandi club di calcio europei come il Manchester United e il Chelsea, appartengono a gruppi societari composti da numerose società holding, che come attività principale detengono solo partecipazioni societarie e in alcuni casi hanno sede in nazioni diverse da quelle della squadra di calcio. Nel caso del Machester United si arriva fino al paradiso fiscale delle Cayman. Per questi club si pone il problema di quale bilancio considerare ai fini del Fair Play Finanziario. Il rischio è che con il meccanismo dei gruppi societari si possa dar luogo alla creazione di società, soprattutto “a monte”, cui trasferire gli elementi critici ai fini dei parametri del Fair Play Finanziario, come ad esempio l’indebitamento. Tali club debbono confrontarsi con quanto stabilito dall’art. 46 bis del Regolamento UEFA sul Fair Play Finanziario (Edizione 2012). L’articolo citato stabilisce i criteri per definire il perimetro di consolidamento, ossia individua quali società appartenenti al gruppo rilevano ai fini della rendicontazione per la valutazione dei parametri del Financial Fair Play.
La prima sorpresa si ritrova nel primo comma: la determinazione del perimetro di consolidamento spetta al richiedente la licenza. Tale apparente “discrezionalità” è, tuttavia, circoscritta dal terzo comma dello stesso articolo. Infatti, tale comma, stabilisce che il perimetro di rendicontazione deve includere tutte le società incluse nella struttura del gruppo e in particolare quelle che generano ricavi e/o costi in relazione alle seguenti attività: a) biglietteria; b) sponsorizzazione e pubblicità; c) ricavi TV; d) merchandising e aree di ospitalità; e) operazioni legate all’attività del club (ad esempio: attività amministrativa e viaggi); f) finanziamento (incluso il finanziamento garantito dal patrimonio del richiedente licenza); g) l'uso e la gestione dello stadio e le strutture di formazione; h) settore giovanile. Invero, anche il quarto comma contribuisce a ridurre la discrezionalità, infatti riduce a due soli criteri la possibilità per escludere una società del gruppo dal perimetro: 1) l’irrilevanza rispetto al gruppo; 2) la mancanza di legame con l’attività, i luoghi o marchio della squadra di calcio.
In ogni caso, il richiedente la licenza deve giustificare dettagliatamente il motivo dell'esclusione dal perimetro di rendicontazione di un ente appartenente alla struttura del gruppo.
Ritornando alla domanda iniziale, consideriamo il caso del Chelsea: Fordstam Limited controlla Chelsea FC Plc, che a sua volta controlla Chelsea Football Club Limited. Nel concreto il problema sorge per quanto riguarda il parametro del patrimonio netto negativo di Fordstam Limited (dato al 30 giugno 2011), nell’ipotesi astratta di voler escludere Fordstam dalla rendicontazione per il Fair Play Finanziario, bisognerebbe giustificarla in chiave di mancanza di legame con l’attività principale della squadra di calcio. Nel caso in cui Fordstam Limited sia inclusa nella rendicontazione del Fair Play Finanziario, Abramovich sarebbe costretto a trasformare in capitale sociale i prestiti infruttiferi che ha effettuato durante gli anni, nell’ipotesi contraria resterebbe creditore del gruppo.

Nessun commento: