Luca Marotta
I grandi club di calcio europei come il Manchester United e
il Chelsea, appartengono a gruppi societari composti da numerose società
holding, che come attività principale detengono solo partecipazioni societarie
e in alcuni casi hanno sede in nazioni diverse da quelle della squadra di
calcio. Nel caso del Machester United si arriva fino al paradiso fiscale delle
Cayman. Per questi club si pone il problema di quale bilancio considerare ai
fini del Fair Play Finanziario. Il rischio è che con il meccanismo dei gruppi
societari si possa dar luogo alla creazione di società, soprattutto “a monte”,
cui trasferire gli elementi critici ai fini dei parametri del Fair Play
Finanziario, come ad esempio l’indebitamento. Tali club debbono confrontarsi
con quanto stabilito dall’art. 46 bis del Regolamento UEFA sul Fair Play
Finanziario (Edizione 2012). L’articolo citato stabilisce i criteri per
definire il perimetro di consolidamento, ossia individua quali società appartenenti
al gruppo rilevano ai fini della rendicontazione per la valutazione dei
parametri del Financial Fair Play.
La prima sorpresa si ritrova nel primo comma: la determinazione
del perimetro di consolidamento spetta al richiedente la licenza. Tale
apparente “discrezionalità” è, tuttavia, circoscritta dal terzo comma dello
stesso articolo. Infatti, tale comma, stabilisce che il perimetro di
rendicontazione deve includere tutte le società incluse nella struttura del
gruppo e in particolare quelle che generano ricavi e/o costi in relazione alle
seguenti attività: a) biglietteria; b) sponsorizzazione e pubblicità; c) ricavi
TV; d) merchandising e aree di ospitalità; e) operazioni legate all’attività
del club (ad esempio: attività amministrativa e viaggi); f) finanziamento
(incluso il finanziamento garantito dal patrimonio del richiedente licenza); g)
l'uso e la gestione dello stadio e le strutture di formazione; h) settore giovanile.
Invero, anche il quarto comma contribuisce a ridurre la discrezionalità,
infatti riduce a due soli criteri la possibilità per escludere una società del
gruppo dal perimetro: 1) l’irrilevanza rispetto al gruppo; 2) la mancanza di
legame con l’attività, i luoghi o marchio della squadra di calcio.
In ogni caso, il richiedente la licenza deve giustificare
dettagliatamente il motivo dell'esclusione dal perimetro di rendicontazione di
un ente appartenente alla struttura del gruppo.
Ritornando alla domanda iniziale, consideriamo il caso del
Chelsea: Fordstam Limited controlla Chelsea FC Plc, che a sua volta controlla
Chelsea Football Club Limited. Nel concreto il problema sorge per quanto
riguarda il parametro del patrimonio netto negativo di Fordstam Limited (dato
al 30 giugno 2011), nell’ipotesi astratta di voler escludere Fordstam dalla
rendicontazione per il Fair Play Finanziario, bisognerebbe giustificarla in
chiave di mancanza di legame con l’attività principale della squadra di calcio.
Nel caso in cui Fordstam Limited sia inclusa nella rendicontazione del Fair
Play Finanziario, Abramovich sarebbe costretto a trasformare in capitale
sociale i prestiti infruttiferi che ha effettuato durante gli anni,
nell’ipotesi contraria resterebbe creditore del gruppo.
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