sabato 30 aprile 2022

Il DUBBIO AZZERA LA PLUSVALENZA

 


Luca Marotta

 

jstargio@gmail.com

Da un conversazione sul nuovo regolamento “UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations Edition 2022”, con l’avvocato Felice Raimondo è nata la seguente riflessione sul tema delle plusvalenze contenuto nell’ALLEGATO J al punto J 9.

L’allegato J al punto J 9 tratta della Valutazione al fair value delle operazioni di scambio di giocatori.

Il testo recita quanto segue:

“J.9 Fair value assessment of player exchange transactions

If the CFCB has doubts about the value of any exchange transaction between the licensee and another party or other parties, it can request the licensee to adjust the proceeds resulting from the disposal of a player’s registration (for the calculation of the profit on disposal of the player’s registration for clubs using the capitalisation and amortisation method of accounting for player registrations) by considering the proceeds to be the lower of:

i. the actual transaction proceeds on disposal; and

ii. the net book value in respect of the costs of the player’s registration in the licensee’s financial statements.”

 

Dalla lettura del testo si intuisce che il punto di partenza e “l'esistenza di un dubbio” che può innescare il meccanismo di rettifica delle plusvalenze.

Il nuovo regolamento UEFA non qualifica con aggettivi il dubbio del tipo "fondato dubbio", quindi si può trattare anche di "semplice dubbio" sul valore.

"If the CFCB has doubts about the value ..."

 

In tal caso il licenziatario per calcolare la plusvalenza deve adeguare il ricavato ottenuto dal prezzo di vendita del calciatore, al minore valore tra il prezzo di cessione e il valore netto contabile.

Ad esempio:

se un calciatore figura a bilancio con  un costo storico di 100 e con un residuo di 80, se viene ceduto a 200, potrebbe generare una plusvalenza rettificabile “in caso di dubbio” da parte del CFCB del’UEFA.

 

Di conseguenza il CFCB dell’UEFA non riconoscerebbe 120 come plusvalenza, ma rettificherebbe l’importo.

 

La conseguenza pratica sarebbe quella di azzerare la plusvalenza, considerando come prezzo di cessione l'importo minore tra 

1. la transazione vera e propria "l'incasso della cessione" (che in tal caso è 200); e

2. il valore netto contabile che in tal caso è 80

Personalmente interpreto che il minor valore è 80, che deve essere confrontato con se stesso, azzerando la plusvalenza.

 

 

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